Articolo pubblicato sul numero di dicembre 2024 – “Agricoltura – Quaderni della Regione Piemonte”
A cura di Ludovica Crolle – Direzione Agricoltura e cibo
AGRITURISMI, FATTORIE SOCIALI E DIDATTICHE
Gli imprenditori agricoli, oltre all’attività primaria di coltivazione, allevamento e silvicoltura, possono svolgere attività multifunzionali in ambito economico, ambientale e sociale attraverso la tutela e conservazione del paesaggio e l’erogazione di servizi alla persona, contribuendo al benessere generale della popolazione, soprattutto in zone marginali e svantaggiate del territorio locale. L’agriturismo è l’aspetto più conosciuto e diffuso della multifunzionalità agricola, ma pari interesse ed importanza hanno le fattorie didattiche e le fattorie sociali. La legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) rappresenta un vero e proprio esempio del processo di semplificazione, razionalizzazione ed innovazione dell’ordinamento legislativo regionale in materia di agricoltura.
All’interno della l.r. 1/2019 è confluita la disciplina dell’agriturismo e dell’ospitalità rurale ed è stata introdotta quella relativa alle fattorie sociali e didattiche (Titolo lii, Capo I, Il, 111, IV).
Nel corso del 2023 si è conclusa la fase attuativa della legge regionale con l’approvazione dei seguenti regolamenti:
Successivamente alla regolamentazione sono stati altresì adottati degli atti amministrativi per la definizione della modulistica per l’avvio di ciascuna attività, che avviene mediante la presentazione al Comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e per fornire linee guida di indirizzo e di chiarimenti sull’applicazione della regolamentazione regionale.
Sul sito della Regione Piemonte per ciascuna attività esiste una pagina dedicata, contenente la normativa di riferimento, gli atti amministrativi adottati e la modulistica:
ENOTURISMO
Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione:
1 . le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite;
Sono attività enoturistiche:
I requisiti e gli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche sono i seguenti:
Gli operatori sono inoltre tenuti a rispettare i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.
PRODOTTI IN ABBINAMENTO ALLA DEGUSTAZIONE
Nel corso di una degustazione è possibile abbinare ai prodotti vitivinicoli aziendali dei prodotti agroalimentari con determinate caratteristiche. I prodotti devono essere freddi, preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.
Possono essere utilizzati prodotti che richiedono manipolazioni minime per l’allestimento degli assaggi quali formaggi, salumi e verdure anche conservate, purché tali alimenti siano prodotti nel rispetto della normativa sull’igiene e la sicurezza degli alimenti (in un laboratorio/stabilimento registrato o riconosciuto e con garanzia di tracciabilità).
Qualora l’impresa sia interessata ad offrire altre tipologie di alimenti, dai piatti cotti alle preparazioni gastronomiche, deve essere riconosciuta come impresa agrituristica e disporre di locali per la preparazione e somministrazione di alimenti. I prodotti presenti in degustazione devono essere il più possibile legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, aggiornato annualmente con Decreto ministeriale.
Le attività che implicano un servizio di ristorazione sono escluse in ogni caso dall’attività di degustazione.
AVVIO DELLE ATTIVITÀ
Per l’avvio e lo svolgimento dell’attività enoturistica, attualmente si applica la normativa nazionale. L’attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tramite SUAP, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal Decreto Ministeriale del 12/03/2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”. Alle aziende agricole che intraprendono l’attività enoturistica, ma svolgono già attività di degustazione, fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità, continueranno ad applicarsi anche le disposizioni regionali nelle relative materie.
Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge n. 413/1991; il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del e.e.
L’ enoturismo è regolato da:
Per maggiori informazioni: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/enoturismo/attivita-enoturistiche