La tutela dell’handicap è una pratica a sostegno delle persone disabili o dei loro familiari. Prevede una serie di permessi e congedi lavorativi a favore di queste categorie.
La normativa di riferimento è La legge n°104 del 5 febbraio 1992, per i permessi in favore dei genitori e familiari che assistono i disabili e per i diritti dei lavoratori disabili stessi. Questi sono indicati dalla legge come "coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Le persone che possono usufruire di questa tutela vengono indicate dalla stessa Legge 104/1992:
I principali diritti di un lavoratore disabile o dei suoi parenti sono:
La legge 104/1992 prevede 3 giorni di permessi retribuiti riconosciuti ai lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, che presentino i requisiti previsti dall’articolo 33 della legge stessa.
Hanno diritto ai tre giorni al mese di permesso retribuito:
Con le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs n. 105/2022 riguardante i permessi e le agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave, è riconosciuto il diritto anche per le parti dell'unione civile e delle convivenze di fatto.
Inoltre, è prevista l'eventuale suddivisione dei 3 giorni tra più aventi diritto rispetto a una persona disabile da assistere. I giorni di permessopossono essere fruiti anche a ore, ma senza la possibilità di cumulare il tempo non utilizzato nel mese di riferimento.
Tali permessi sono rapportati all'orario di lavoro. Più precisamente, 2 ore al giorno in caso di orario di almeno 6 ore, 1 ora in caso di orario inferiore a 6 ore.
Le regole per i permessi 104 ad ore
In linea generale, se i tre giorni di permesso della legge 104 vengono utilizzati ad ore bisogna rispettare un limite di orario mensile. Questo limite è uguale all’orario normale di lavoro diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per tre.
Per il calcolo, quindi, bisogna utilizzare la seguente formula: orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili
È un periodo dalla durata di due anni, durante il quale i lavoratori dipendenti statali o del settore privato, che assistono familiari disabili, possono assentarsi dal lavoro. Tale periodo è anche frazionabile in giorni, a condizione che tra i periodi di fruizione ci sia l’effettiva ripresa del lavoro.
Il requisito minimo per poter richiedere il congedo è la presenza disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, articolo 3 comma 3, accertata per il familiare per il quale si richiede l’agevolazione.
Il diritto a richiedere i due anni di congedo è stabilito in base ad una precisa gerarchia parentelare, che degrada in caso di mancanza o decesso, o in presenza di patologie invalidanti del parente del disabile che per primo avrebbe diritto a richiederlo.
Di seguito riportiamo tale gerarchia:
1) Il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e, dal 13 agosto 2022 anche dal convivente di fatto della persona con disabilità grave;
2) Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari;
3) Uno dei figli conviventi;
4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
5) Un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile.
Per effetto delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 105/2022, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
L'importo:
Il familiare del disabile grave ha diritto a due anni di assenza dal lavoro retribuiti in base allo stipendio del mese precedente alla richiesta di astensione dal lavoro.
È bene ricordare che i congedi straordinari non sono calcolati al fine della maturazione di ferie, tredicesima e TFR, ma sono invece coperti da contributi figurativi e sono validi quindi per il calcolo dell’importo pensionistico.
Ciò che è stato descritto in questa pagina è solo una parte dei numerosi casi in cui viene tutelata la disabilità.
Vista la delicatezza della materia, invitiamo ad approfondire l’argomento rivolgendosi al patronato più vicino.