La disoccupazione agricola è un sostegno al reddito dedicato ai lavoratori agricoli dipendenti che nel corso dell’anno abbiano terminato il loro rapporto di lavoro, per cessazione del contratto o licenziamento.
Nel caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla prestazione.
La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non hanno diritto alla prestazione.
Questo requisito si può avere anche sommando la contribuzione derivata dall' occupazione agricola con quella di un lavoro non agricolo, purché tra le due sia prevalente l’attività lavorativa svolta in agricoltura.