Disoccupazione Agricola


Che cos'è?

La disoccupazione agricola è un sostegno al reddito  dedicato ai lavoratori agricoli dipendenti che nel corso dell’anno abbiano terminato il loro rapporto di lavoro, per cessazione del contratto o licenziamento.
Nel caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla prestazione.

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Destinatari

  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Piccoli coloni;
  • Compartecipanti familiari di agricoltori;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per una parte dell’anno;
  • Coltivatori diretti iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, purchè abbiano integrato le 51 giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari;
  • Cittadini extracomunitari con permesso di lavoro che consenta un'attività lavorativa dipendente (no stagionale) e che siano in una delle categorie sopra elencate.

 

       I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non hanno diritto alla prestazione.         

Requisiti

  • Iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno a cui si riferisce la prestazione;
  • Contribuzione minima: almeno 102 contributi giornalieri nel biennio composto dall’anno dell’indennità e dall’anno precedente.

Questo requisito si può avere anche sommando la contribuzione derivata dall' occupazione agricola con  quella di un lavoro non agricolo, purché tra le due sia prevalente l’attività lavorativa svolta in agricoltura.

Documenti necessari:

  • Documento di riconoscimento;
  • Tessera sanitaria del richiedente e del coniuge (se coniugata/o);
  • Autocertificazione stato di famiglia.