Si considera infortunio sul lavoro l’evento accaduto al dipendente per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata l’inabilità assoluta al servizio o un’ inabilità temporanea che comporti la mancanza dal lavoro per più di tre giorni.
Invece, si ha infortunio in itinere qualora questo sia accaduto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di occupazione, due posti di lavoro, o il luogo d'impiego e quello di abituale consumazione dei pasti nei casi in cui la mensa aziendale sia al di fuori del centro lavorativo.
Per tutelare le persone vittime di infortunio, è previsto un aiuto economico proporzionato alla gravità dell’evento accaduto.
Il dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (art. 52 T.U). Qualora non si provveda a questo,non sarà corrisposta l’indennità per i giorni precedenti quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
Per l’infortunio agricolo, l’infortunato deve farsi visitare dal medico entro tre giorni da quello dell’infortunio (art. 242 T.U) .
Se non si rispetta tale obbligo, viene considerata come data dell’infortunio, per il pagamento dell’indennità, quella della prima visita medica.
Il datore di lavoro deve, entro due giorni da quando riceve il certificato medico :
In caso di mancata, incompleta o tardiva denuncia si può incorrere in una sanzione da 1290 e 7745 euro.