Vino. “Disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea per i vini dealcolati”


Il MASAF ha emanato le “Disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea per i vini dealcolati” Decreto Ministeriale n.672816 del 20 dicembre 2024. Grazie al DM in oggetto è ora possibile produrre vini dealcolati anche sul territorio nazionale.

Nel decreto sono richiamati alcuni elementi della normativa unionale e sono definite le “modalità di produzione, detenzione, etichettatura” dei vini dealcolati o parzialmente dealcolati.

Dealcolazione del vino consentita con la riforma PAC

Nell’ambito del processo di riforma della PAC è stata inserita la possibilità di sottoporre il vino al trattamento di dealcolazione totale o parziale. Il prodotto derivato è etichettato come “vino dealcolato” o “vino parzialmente dealcolato”. Non sono consentite altre diciture come vino senz’alcool o vino alcol free ecc... La dealcolazione è possibile per il vino fermo, per tutte le categorie di vino spumante (anche di qualità, di qualità del tipo aromatico e gassificato) e per tutte le categorie di vino frizzante (anche gassificato) ed è vietata per i vini liquorosi, i vini passiti, i mosti e gli aceti. Nei prodotti totalmente dealcolati il titolo alcolometrico effettivo non è superiore a 0,5 % vol., mentre nei prodotti parzialmente dealcolati il titolo alcolometrico effettivo è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione quindi 8,5% vol. A livello europeo per i vini a indicazione geografica protetta IGP o a denominazione d'origine protetta DOP è autorizzata solo la dealcolizzazione parziale.

Attuazione in Italia. Decreto Ministeriale n.672816 del 20 dicembre 2024 Dopo un periodo di stand by per mancanza delle norme attuative, grazie al DM in oggetto è ora possibile produrre vini dealcolati anche sul territorio nazionale. Nel decreto sono richiamati alcuni elementi della normativa unionale e sono definite le “modalità di produzione, detenzione, etichettatura” dei vini dealcolati o parzialmente dealcolati. Di seguito, per punti, le indicazioni principali previste nel decreto valide sia per la dealcolazione totale che per la dealcolazione parziale. • Trattamento di dealcolazione. Il trattamento di dealcolazione può essere effettuato tramite parziale evaporazione sottovuoto, con tecniche a membrana o distillazione e ad ogni modo sempre sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. Non è possibile aumentare il tenore zuccherino nel mosto utilizzato per la produzione del vino dealcolato ed è vietato aggiungere acqua esogena e/o aromi esogeni al prodotto finale. Il riutilizzo dell’acqua endogena e degli aromi endogeni è consentito all’interno del processo di dealcolazione stesso. Sui vini dealcolati è possibile effettuare le pratiche ed i trattamenti enologici previsti dal Reg. (UE) 2019/934. • Etichettatura Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione è riportata la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” dopo la relativa categoria, quindi ad es. “vino spumante dealcolato” insieme alle altre indicazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” sono indicate in etichetta “in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico”. • Luogo Il processo di dealcolazione dovrà avvenire esclusivamente negli stabilimenti o nei locali appositamente destinati a ciò, dotati di registro dematerializzato e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcol etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino. Gli stabilimenti o locali non dovranno essere annessi o intercomunicanti agli stabilimenti o locali dove si produce o detiene vino o vino aromatizzato e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici. • Comunicazioni preventive a ICQRF La collocazione e la planimetria degli stabilimenti o dei locali adibiti alle operazioni di dealcolazione e la tipologia degli impianti per la dealcolazione dovranno essere comunicati agli uffici territoriali dell’ICQRF con messaggio PEC. Le singole lavorazioni dovranno, inoltre, essere preventivamente comunicate, entro il quinto giorno precedente alla loro effettuazione, agli uffici territoriali dell’ICQRF. • Vini Dop e IGP Benché la Commissione abbia previsto la possibilità di dealcolazione parziale per le DOP ed IGP, il DM in oggetto consente la dealcolizzazione solo per i vini senza DOP ed IGP. • Gestione sottoprodotti Il sottoprodotto (miscela idroalcolica) risultante dal processo di dealcolazione con tecnica a membrana dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di bioetanolo. Nel caso di utilizzo interno nello stesso stabilimento la miscela dovrà, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.

Quando, invece, la dealcolazione è eseguita per distillazione o per parziale evaporazione sottovuoto, il sottoprodotto risultante, potrà essere utilizzato per la produzione di distillato di vino. Ai sottoprodotti saranno applicate le disposizioni tributarie in materia di accisa previste per “la produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche” anche se ottenute dalla dealcolazione parziale o totale del vino. Valutazioni Confagricoltura in sede di presentazione ha commentato positivamente la proposta. In linea generale si ritiene che il DM sia un utile passo avanti che consentirà ai nostri operatori del settore vitivinicolo di avvicinarsi ad un prodotto innovativo. Alcuni punti evidenziati da Confagricoltura al MASAF sono stati già chiariti e specificati nel testo del DM come la modifica della dicitura da “dealcolizzato”, inizialmente prevista, a “dealcolato” e l’uso del sottoprodotto anche per alcol ad uso alimentare. Per altri punti, come la possibilità di produrre dealcolati in locali separati ma all’interno di uno stesso stabilimento, dovrebbe seguire a breve una nota esplicativa del MASAF. Si segnala una ulteriore criticità, tuttavia, che rende ancora onerosa e complessa l’adozione della pratica di dealcolazione da parte dei piccoli produttori. Il processo avviene, infatti, esclusivamente negli stabilimenti dotati di registro vitivinicolo e di licenza di deposito fiscale. I “piccoli produttori”, che in base alla definizione del Testo unico accise sono i soggetti che producono meno di 1000 hl, non sono tenuti al regime di deposito fiscale per tanto sarebbero esclusi, a meno che non si dotino di licenza di deposito fiscale e registro vitivinicolo. Questa previsione sembra andare in direzione opposta all’approccio di semplificazione ricercato dal MASAF. Per superare tale criticità Confagricoltura ha chiesto di escludere dal requisito di deposito fiscale coloro che sono attualmente esenti ai sensi del Testo unico accise.