La Commissione europea ha adottato oggi una modifica del regolamento “de minimis” per il settore agricolo (“regolamento agricolo de minimis”). Il regolamento esenta dal controllo sugli aiuti di Stato gli aiuti di piccola entità nel settore agricolo, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Il regolamento rivisto entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicherà fino al 31 dicembre 2032.
In base all'attuale regolamento agricolo de minimis, gli Stati membri possono concedere aiuti al settore agricolo fino a 20.000 euro per beneficiario (25.000 euro, se lo Stato membro dispone di un registro centrale per la registrazione degli aiuti de minimis) per un periodo di tre esercizi finanziari senza necessità di notifica preventiva alla Commissione. Oltre a questi massimali per beneficiario, ogni Stato membro dell'UE ha un importo massimo nazionale per tale sostegno (il cosiddetto “tetto nazionale”), al fine di evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza.
La modifica adottata oggi include i seguenti cambiamenti:
Con la modifica approvata oggi, gli Stati membri possono sostenere in misura maggiore gli agricoltori in modo semplice, rapido, diretto ed efficiente, poiché tali aiuti de minimis non devono essere notificati né approvati dalla Commissione.
Parallelamente alla modifica odierna, la Commissione ha adottato ulteriori misure per rafforzare la posizione degli agricoltori nell'UE. La Commissione ha proposto modifiche mirate all'attuale quadro giuridico stabilito nel regolamento che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM) e un nuovo regolamento sull'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali.
FONTE: COMMISSIONE EUROPEA