La Commissione modifica le norme sugli aiuti di Stato di importo limitato al settore agricolo


La Commissione europea ha adottato oggi una modifica del regolamento “de minimis” per il settore agricolo (“regolamento agricolo de minimis”). Il regolamento esenta dal controllo sugli aiuti di Stato gli aiuti di piccola entità nel settore agricolo, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Il regolamento rivisto entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicherà fino al 31 dicembre 2032.

In base all'attuale regolamento agricolo de minimis, gli Stati membri possono concedere aiuti al settore agricolo fino a 20.000 euro per beneficiario (25.000 euro, se lo Stato membro dispone di un registro centrale per la registrazione degli aiuti de minimis) per un periodo di tre esercizi finanziari senza necessità di notifica preventiva alla Commissione. Oltre a questi massimali per beneficiario, ogni Stato membro dell'UE ha un importo massimo nazionale per tale sostegno (il cosiddetto “tetto nazionale”), al fine di evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza.

La modifica adottata oggi include i seguenti cambiamenti:

  • L'aumento del massimale de minimis per azienda su tre anni, da 25.000 a 50.000 euro, per riflettere diversi fattori, tra cui l'esperienza acquisita, gli sviluppi del mercato e l'eccezionale inflazione settoriale degli ultimi anni, nonché la previsione dell'inflazione attesa fino alla data di scadenza del regolamento.
  • L'adeguamento dei “massimali nazionali”, calcolati in base al valore della produzione agricola dello Stato membro. I massimali nazionali vengono aggiornati dall'1,5% al 2% della produzione agricola nazionale e il periodo di riferimento viene esteso dal 2012-2017 al 2012-2023. Ciò consente di tenere conto dell'aumento del valore della produzione agricola soprattutto negli ultimi anni, aumentando così il tetto nazionale per tutti gli Stati membri.
  • L'eliminazione del “tetto settoriale” che precludeva agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti de minimis superiori al 50% del tetto nazionale allo stesso settore merceologico.
  • L'introduzione di un registro centrale obbligatorio degli aiuti de minimis a livello nazionale o europeo. Ciò aumenterà la trasparenza e ridurrà gli oneri amministrativi per gli agricoltori - per lo più microimprese - che attualmente utilizzano un sistema di autodichiarazione. Inoltre, non dovranno più autocontrollare la conformità (attualmente i registri centrali sono facoltativi per gli Stati membri).
  • L'estensione della validità del regolamento agricolo de minimis rivisto fino al 31 dicembre 2032.

Con la modifica approvata oggi, gli Stati membri possono sostenere in misura maggiore gli agricoltori in modo semplice, rapido, diretto ed efficiente, poiché tali aiuti de minimis non devono essere notificati né approvati dalla Commissione.

Parallelamente alla modifica odierna, la Commissione ha adottato ulteriori misure per rafforzare la posizione degli agricoltori nell'UE. La Commissione ha proposto modifiche mirate all'attuale quadro giuridico stabilito nel regolamento che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM) e un nuovo regolamento sull'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali.

FONTE: COMMISSIONE EUROPEA