Dal 12 gennaio 2025 sono in vigore le disposizioni previste dalla Legge 203 del 13 dicembre 2024 (Collegato lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.303 del 28 dicembre 2024. Diversi sono i provvedimenti che interessano le aziende agricole.
Le modifiche sostanziali sono apportate a:
- Attività stagionale: alle attività già individuate nel D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 devono aggiungersi anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria”.
- Periodo di prova: in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro. Di fatto il periodo di prova deve avere una durata non inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, nei casi in cui i rapporti di lavoro hanno una durata non superiore a sei mesi. Invece il periodo di prova sale a trenta giorni, per tutti i rapporti di lavoro la cui durata risulta essere superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
- Controversie in materia retributiva: contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
- Risoluzione del rapporto di lavoro: qualora dovesse verificarsi un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro dovrà comunicarlo alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà attivarsi nel verificare la veridicità della comunicazione ricevuta. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo, tranne che il lavoratore riesca a dimostrare l'impossibilità avuta, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, nel comunicare i motivi che hanno causato la sua assenza dal posto di lavoro.
- Tempistiche Ape sociale e pensione posticipata: le istanze potranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. Le domande presentate saranno accolte solo se saranno disponibili le necessarie risorse finanziarie.
- Dilazione dei tempi per il pagamento dei contributi: dal 1° gennaio 2025 Inps e Inail possono accordare il pagamento rateale fino a 60 rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, purchè tali somme non siao state affidate all’azione di recupero da parte degli agenti della riscossione. Questa possibilità è riservata alle casistiche che saranno previste da un Decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro dell'economia e delle finanze lo emanerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Collegato Lavoro), dopo aver sentito Inps e Inail .