Le istruzioni Operative n° 30 del 25 marzo, emanate da AGEA, riportano chiarimenti relativi all’intervento Ecoschema 4 (ECO 4 – pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) e in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi.
L’impegno biennale previsto dall’ECO4 richiede un avvicendamento biennale sulla stessa superficie, con la presenza di almeno una coltura miglioratrice (leguminosa o da rinnovo) durante il biennio.
La Circolare Agea precisa che l’agricoltore deve rispettare l’avvicendamento all’interno di ciascun biennio, che viene considerato autonomo rispetto ai bienni precedenti o successivi. Una volta concluso un biennio, l’agricoltore può scegliere se avviarne uno nuovo. Nella sostanza, ciascun biennio, sia ai fini della verifica del rispetto dell’avvicendamento che dell’applicazione di eventuali sanzioni deve essere trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio.
Inoltre, è chiarito che la rotazione almeno biennale costituisce “Impegno principale”, adempiuto o non adempiuto, perciò non graduabile e, pertanto, per tale specifico impegno, non trova applicazione la disciplina prevista relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni. Di conseguenza, qualora l’agricoltore non intendesse confermare in tutto o in parte la richiesta di aiuto nel secondo anno sulla superficie accertata il primo anno, gli Organismi pagatori procedono al recupero di quanto erogato nel primo anno del biennio, limitatamente alla parte di superficie sulla quale non è stata confermata la volontà di proseguire nell’avvicendamento nel secondo anno.
In ordine alla possibilità di manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere agli impegni almeno biennali, le allegate Istruzioni Operative n° 30 del 25 marzo u.s. emanate dall’Organismo Pagatore AGEA normano la possibilità per gli agricoltori di poter decidere di non continuare con l’Eco-schema 4 nel secondo anno di un biennio, a condizione che le superfici non più interessate siano escluse dagli aiuti per il secondo anno e vengano restituite le somme già erogate per il primo anno .
Ad esempio, gli agricoltori che nella campagna 2023 hanno richiesto il sostegno dell’eco-schema 4 possono manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e di non adempiere alla rotazione almeno biennale, questo comporta che:
– le parcelle/appezzamenti in cui non è stata applicata la rotazione sono escluse dall’aiuto per la campagna 2024 e deve essere eseguita la restituzione di quanto già ricevuto per l’anno di domanda 2023;
– tali agricoltori non potranno presentare una nuova domanda di adesione all’eco-schema 4 nel 2024, come primo anno del biennio 2024-2025 sulle stesse superfici oggetto di non prosecuzione dell’avvicendamento iniziato nel 2023.
Ricordiamo che le verifiche relative alle superfici saranno svolte considerando anche gli eventuali subentri, procedendo quindi ad un controllo della presenza nel 2024 delle superfici dichiarate nel 1° anno a prescindere dal soggetto dichiarante. Ulteriore possibilità normativa e applicativa, è quella di acquisire espressamente la volontà da parte degli agricoltori di non proseguire nel 2024 l’impegno assunto nel 2023, ferme restando le manifestazioni – tacite – di volontà (agricoltori che hanno manifestato la volontà – tacita – a non proseguire l’impegno biennale richiedendo in aiuto per l’eco-schema 4, nel 2024, una superficie inferiore a quella richiesta nel 2023).
A tale riguardo l’Organismo pagatore AGEA ha predisposto un apposito servizio che consentirà ai singoli agricoltori, per il tramite del CAA mandatario, di manifestare la volontà a non proseguire l’impegno, in tutto o in parte, per gli appezzamenti richiesti a premio nel 2024. Nello specifico le porzioni di superfici (espresse a livello di appezzamento) saranno proposte agli agricoltori in modalità precompilata e con l’applicazione delle tolleranze.
Non sarà consentito presentare manifestazione di volontà di non prosecuzione dell’impegno nei casi in cui, a parità di superficie dichiarata nel secondo anno, le colture dichiarate per l’assolvimento dell’impegno nel piano di coltivazione grafico non sono correttamente riscontrate nel procedimento di verifica dell’AMS.
Le comunicazioni relative alle manifestazioni a non proseguire l’impegno, potranno essere presentate a partire dal giorno 26 marzo 2025 e fino al giorno 14 aprile 2025 per consentire all’Organismo Pagatore Agea il conseguente perfezionamento delle attività istruttorie sulle due campagne interessate.
Trattandosi di impegno pluriennale, in merito all’applicazione delle sanzioni sull’ECO4, si procede altresì, al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento. Sono pertanto da sottoporre a controllo nella compagna 2024 i beneficiari di Eco-schemi a superficie (nel caso trattato Eco 4) che rientrano in tutte le seguenti condizioni:
– nel controllo 2023 hanno avuto esito negativo per gli impegni degli eco-schemi
– è stata applicata una riduzione pari o inferiore al 30%
– abbiano presentato per la campagna 2024 una domanda per il medesimo Eco-schema.
Qualora pur a fronte di un esito negativo del controllo, l’applicazione della procedura di calcolo delle sanzioni abbia determinato l’applicazione di una percentuale di riduzione pari a 0, non è necessario eseguire il controllo nella campagna 2024.
Le istruzioni operative, infine, dettagliano le modalità di calcolo e applicazione delle sanzioni, distinguendo tra infrazioni di grado basso, medio e alto. Il documento stabilisce come debbano essere calcolati i parametri di controllo (GED) per le infrazioni relative agli eco-schemi, che influenzano il livello delle sanzioni.
Marzo 27, 2025